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Regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione (EUDR)

Semplificazione degli obblighi per categoria
di operatore e nuove tempistiche di applicazione

14 ottobre 2026

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Premessa

Il Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) vieta di immettere o esportare dal mercato UE bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno, e i relativi prodotti derivati, se non sono a “deforestazione zero”, legali e coperti da dovuta diligenza (DD). 

Nel corso del 2025 l'UE ha adottato una revisione mirata del Regolamento (Reg. (UE) 2025/2650, pubblicato a dicembre 2025) che ha rinviato l'applicazione e semplificato gli obblighi lungo la filiera. La Commissione era inoltre incaricata di presentare entro aprile 2026 una relazione su ulteriori possibili semplificazioni. 

Le principali novità

Solo il primo operatore che immette il prodotto sul mercato presenta la dichiarazione di dovuta diligenza (DDS); a valle restano, per lo più, la registrazione e la conservazione dei documenti. 

Le varie figure coinvolte sono: 

  • Operatore: la persona fisica o giuridica che, nell'ambito di un'attività commerciale, immette per prima sul mercato UE i prodotti interessati, oppure li esporta. È il soggetto su cui grava l'obbligo pieno di dovuta diligenza e di dichiarazione (DDS). Un esempio è l'importatore di cacao o l'azienda che commercializza per prima legname prodotto nell'UE. 
  • Micro o piccolo operatore primario: una micro o piccola impresa, stabilita in un Paese classificato a basso rischio, che immette sul mercato prodotti che ha coltivato, allevato o raccolto direttamente. Un esempio è il piccolo proprietario forestale o l'allevatore. Al posto delle DDS ricorrenti presenta un'unica dichiarazione semplificata. 
  • Operatore a valle: chi immette sul mercato o esporta prodotti interessati ottenuti da prodotti già immessi sul mercato e già coperti da una DDS. Un esempio è il produttore di cioccolato che acquista cacao già importato da altri, oppure il mobiliere che lavora legno già in commercio. Questa figura è stata introdotta con la revisione. In precedenza, questi soggetti erano trattati come operatori a tutti gli effetti. 
  • Commerciante (trader): chiunque, nella catena di approvvigionamento, mette a disposizione sul mercato i prodotti interessati senza esserne l'operatore. In pratica rivende senza trasformare: è il caso di distributori, grossisti e dettaglianti. 

Le modifiche proposte all'EUDR ridefiniscono gli adempimenti in funzione del ruolo e delle dimensioni degli operatori, introducendo semplificazioni mirate e riducendo gli obblighi amministrativi lungo la filiera.

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In sintesi: viene eliminata la catena di DDS “a cascata” lungo la filiera e le micro e piccole imprese primarie passano da dichiarazioni ricorrenti a una dichiarazione semplificata unica.

Tempistiche di applicazione:

  • Grandi e medie imprese entro il 30 dicembre 2026
  • Micro e piccole imprese entro il 30 giugno 2027

Indicazioni operative:

  • Ogni impresa deve anzitutto stabilire in quale categoria rientra, perché da questo dipendono tutti gli altri adempimenti. 
  • Verificare quali prodotti (codici NC) rientrano nell'Allegato I dell'EUDR 
  • Qualificare il proprio ruolo: operatore, operatore a valle o commerciante; PMI o non PMI; eventuale micro/piccolo operatore primario 
  • Operatori: predisporre il sistema di DD (raccolta dati, geolocalizzazione, valutazione e mitigazione del rischio) e l'accesso al sistema informativo UE (TRACES) 
  • Micro e piccoli operatori primari: preparare i dati per la dichiarazione semplificata unica 
  • Operatori a valle e commercianti non PMI: provvedere alla registrazione nel sistema informativo 
  • Tutti: organizzare la conservazione documentale (fornitori, clienti, riferimenti/ID delle dichiarazioni) per almeno 5 anni 

Dal fornitore che agisce come primo operatore serve ricevere essenzialmente tre cose:

  1. Numero di riferimento della DDS e relativo numero di verifica, per ogni lotto o spedizione. Se il fornitore è un micro o piccolo operatore primario, chiedi invece l'ID della dichiarazione semplificata. Conviene che il riferimento compaia sulla fattura o sul DDT.
  2. Dati identificativi del fornitore: ragione sociale, indirizzo postale, email e, se esiste, sito web,  partita IVA o codice EORI se l'operatore è extra-UE.
  3. Qualifica del fornitore, cioè una conferma scritta che agisce come operatore. Precisa anche se rientra nella categoria micro o piccolo operatore primario, perché cambia il tipo di dichiarazione che dovete ricevere.
  4. Dati del prodotto collegati alla dichiarazione: descrizione, codice NC, quantità. Servono per verificare che il riferimento corrisponda effettivamente alla merce acquistata.

Impegni da prevedere nel contratto o nelle condizioni di acquisto

Il fornitore dovrebbe impegnarsi a trasmettere il riferimento DDS con ogni fornitura e a segnalare subito eventuali modifiche, ritiri o rettifiche della dichiarazione. Dovrebbe inoltre collaborare in caso di controlli delle autorità competenti, fornendo su richiesta le informazioni a supporto.

Aggiornamenti software necessari

Come comunicato nella newsletter inviata nel mese di ottobre 2025 è fondamentale che sia allineata la tabella delle voci doganali e le anagrafiche articoli con l’inserimento del codice TARIC e se soggetto ad EUDR o no. Lo sviluppo software, in questo momento, è concentrato per la gestione degli operatori a valle.

Verrà resa disponibile a partire da metà novembre la rilevazione della DDS eventualmente comunicata dal primo operatore per tutti gli acquisti di materiale soggetto ad EUDR e l’archiviazione documentale della stessa.